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ASSOCIAZIONE "PEGLIFLORA"




Statuto dell'Associazione "Pegliflora"



Articolo 1  Costituzione

È costituita con sede in Genova Pegli il 3 ottobre 1985 l'Associazione Pegliflora.


Articolo 2  Scopi

L'Associazione Pegliflora ha per scopo di:

  • Promuovere attività culturali e sociali
  • Valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle ville di Pegli
  • Favorire contatti con altre associazioni o persone singole che abbiano le stesse finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.


Articolo 3  Soci

I soci si distinguono in:

  • Effettivi
  • Onorari

Il socio effettivo viene ammesso a seguito di domanda scritta, controfirmata da due soci già iscritti, deve essere maggiorenne, dimostrare particolare sensibilità agli scopi di cui all'articolo due e dare un valido appoggio al conseguimento degli scopi stessi.
La qualifica di Socio Onorario è riservata ad Enti o Persone che si distinguono o si sono distinte per speciali qualità elettive nel campo culturale o sociale: dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria e la loro nomina sarà valida se approvata con voti di almeno 2⁄3 (due terzi) dei Soci presenti.
Ogni attività dei Soci viene prestata solo per motivi di solidarietà e senza fine di lucro. Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito e con spirito di servizio.


Articolo 4  Iscrizione – Quota associativa – Decadenza

All'atto dell'ammissione il Socio, che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 comma uno, deve versare la quota sociale stabilita di anno in anno dall'Assemblea ordinaria, convocata alla fine dell'Esercizio finanziario.
Il Socio ha l'obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento interno e resta vincolato ad entrambi, anche per l'impegno finanziario, di cui al primo comma di questo articolo.
Il Socio che non sia in regola con la quota sociale annuale alla scadenza dell'anno sociale in corso sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio. Inoltre perderà la qualifica di socio colui che incorra in sanzioni morali o finanziarie, contravvenga, in misura grave, alle norme statutarie e regolamentari, arrechi danno materiale e morale all'Associazione.


Articolo 5  Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione Pegliflora:

  • Il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 6  Assemblea

L'assemblea dei Soci può essere:

  • Ordinaria
  • Straordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il primo mese del nuovo esercizio sociale e sarà valida, in prima convocazione, se presente la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'assemblea straordinaria può essere convocata:

  • dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno due terzi dei membri
  • su richiesta dei Revisori dei Conti
  • su richiesta dei Soci motivata mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione, firmata da almeno 1⁄3 (un terzo) dei Soci stessi regolarmente iscritti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti personalmente o per delega, la metà più uno dei Soci iscritti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata a mezzo lettera inviata ai Soci almeno otto giorni prima della data di effettuazione con l'elenco degli argomenti del giorno e nel corso delle stesse devono essere discussi unicamente gli argomenti posti all'ordine del giorno stesso.
Ad entrambe le assemblee i Soci possono farsi rappresentare per delega.
Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di un Socio assente.
Le assemblee deliberano sempre a maggioranza dei presenti salvo le modifiche statutarie, per le quali occorre la maggioranza di 4⁄5 (quattro quinti) dei Soci presenti personalmente o per delega.


Articolo 7  Compiti dell'assemblea

L'assemblea dei Soci provvede alle elezioni per le varie cariche.

  • Presidente Associazione (ogni anno)
  • Consiglio Direttivo (ogni anno )
  • Revisore di conti (ogni due anni)
inoltre
  • Approva i bilanci consuntivi e preventivi
  • Eventuali modifiche dello statuto e del regolamento
  • Stabilisce la quota sociale.

L'assemblea viene presieduta da un Presidente assistito da un segretario da essa entrambi nominati. Quando si debba procedere ad elezioni saranno altresì eletti dall'assemblea due scrutatori. Per la modifica dello statuto (Assemblea straordinaria), occorre l'approvazione di almeno quattro quinti dei soci personalmente o per delega in Assemblea. I verbali delle assemblee devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario designato.


Articolo 8  Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è nominato a maggioranza dei presenti dalla Assemblea con votazione separata da quella degli altri membri del Consiglio e rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio con poteri pure di riscuotere e quietanzare; esso dura in carica un anno e può essere rieleggibile soltanto tre volte.


Articolo 9  Consiglio Direttivo

È composto da otto membri eletti dall'assemblea fra i soci iscritti. Ogni componente dura in carica un anno e può essere rieletto.
Il consiglio elegge nel suo seno:

  • un Vice Presidente
  • un Segretario
  • un Tesoriere

Il Consiglio stabilisce i limiti entro i quali può essere impiegata l'associazione nei confronti di terzi; elabora i programmi in conformità alle delibere assembleari; amministra il patrimonio sociale, provvede a stabilire gli indirizzi generali dell'Associazione; redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; decide su tutte le questioni che gli vengono sottoposte onde assicurare il miglior andamento dell'Associazione; ammette nuovi soci, designa infine i Soci delegati alle varie attività dell'Associazione.
In caso di assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente, in mancanza di questo dal Consigliere più anziano.


Articolo 10  Collegio Revisore Dei Conti

Viene eletto dall&à39;Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e tre supplenti (sia i primi che i secondi non consiglieri) i quali esercitano il controllo sull'intera gestione economica–finanziaria dell'Associazione. Per l'espletamento di tali compiti, il collegio stesso è investito dei più ampi poteri e deve farne relazione all'Assemblea all'atto dell'approvazione del bilancio consuntivo.
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica due anni ed è rieleggibile.


Articolo 11  Sede – Anno Sociale

La sede dell'Associazione Pegliflora è in Genova Pegli Via Martiri della Libertà 27, presso la Cooperativa Omnibus.
L'esercizio sociale ha inizio il primo luglio e termina il 30 giugno dell'anno seguente.


Articolo 12  Organizzazione sociale

Il presente statuto è integrato da un regolamento che detta norme per:

  • domanda di ammissione
  • quota sociale
  • dimissioni soci
  • modalità di convocazione dell'assemblea
  • elezioni per le cariche sociali
  • sostituzione degli eletti in caso di dimissioni
  • funzionamento del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti
  • sede sociale.

Articolo 13  Patrimonio

L'Associazione potrà costituire un proprio patrimonio mobiliare inerente la sua attività.


Articolo 14  Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea straordinaria disporrà la sua liquidazione designandone i liquidatori determinandone i poteri e le modalità conseguenti.
I liquidatori provvederanno a devolvere il patrimonio ad altre Associazioni aventi analoghi scopi sociali.


Articolo 15  Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

F.ti

  • Dagnino Elisa Barbarossa
  • Giacomo Barbarossa
  • Giovanna Cane
  • Antonia Balocco
  • Remo Soro
  • Giuliana Arrighi Traverso
  • Andrea Traverso
  • Giuseppe Mina
  • Arborello Rosa Anna in Angelini
  • Carmela Piccardo Migliardi
  • Laura Fioravanti
  • Enrica Dagnino
  • Traverso Margherita Bruzzone
  • Giuliano Dodero (notaro)

Genova 27 ⁄ 10 ⁄ 1990 assemblea 1ª modifica
25 ⁄ 06 ⁄ 1998 " 2ª modifica
 7 ⁄ 10 ⁄ 2000 " 3ª modifica
24 ⁄ 09 ⁄ 2011 " 4ª modifica
22 ⁄ 06 ⁄ 2013 " 5ª modifica